NATANTI
I natanti sono unità di lunghezza inferiore a 10 metri. Distinguiamo i natanti senza marcatura CE e natanti con marcatura CE. Le unità senza marcatura CE possono navigare entro sei miglia dalla costa, se sono omologati, possono navigare entro 12 miglia dalla costa.
IMBARCAZIONI
Le imbarcazioni sono unità di lunghezza dai 10 a 24 metri. Distinguiamo imbarcazioni senza marcatura CE e imbarcazione con marcatura CE. Le unità senza marcatura CE possono navigare entro sei miglia dalla costa, se sono omologati, possono navigare entro 12 miglia dalla costa o con altra limitazione prevista dal certificato di sicurezza. Se con marcatura CE possono navigare in base a quanto previsto dal certificato di sicurezza.
Le imbarcazioni e le navi hanno l’obbligo dell’immatricolazione, nell’ATCN (Archivio Telematico Centrale della Nautica da diporto) questa può essere fatta tramite gli STED – Sportello Telematico del Diportista, in qualsiasi parte d’Italia.
NAVI
Unità di lunghezza superiore ai 24 metri.
La marcatura CE.
Dal 1998 all’interno della Comunità Europea tutte le unità tra i 2,5 metri e 24 metri devono essere progettate e commercializzata con il marchio CE (unità costruite con determinate norme di sicurezza dettate in ambito comunitario: l’unità con marcatura CE recano una targhetta posta sullo scafo, indicante la portata massima di peso caricabile, il numero minimo e massimo di passeggeri). L’unità con marcatura CE non hanno limiti di navigazione in miglia dalla costa i limiti sono definiti dal marchio in riferimento all’altezza significativa delle onde e dalla forza del vento, oltreché dal comandante, che si assume la piena responsabilità in funzione della composizione dell’equipaggio, dell’esperienza e della distanza dai porti sicuri.
L’unità con marcatura CE, dovrà essere provvista del manuale del proprietario.
Categoria di progettazione.
CERTIFICATO DI SICUREZZA Visite periodiche e occasionali.
Le visite periodiche sono certificate da un ente notificante autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A seguito della visita periodica o occasionale viene rilasciato l’attestato d’idoneità da consegnare allo STED – Sportello Telematico del Diportista.
Alle visite periodiche sono soggetti solo i natanti se immatricolati in questo caso il natante, assume lo status di imbarcazione, dalla data d’immatricolazione la prima visita sarà dopo 8 anni per unità con marcatura CE, A e B, e dopo 10 anni per le marcature CE, C e D, successivamente il rinnovo alle visite avverrà ogni 5 anni.
Le visite occasionali vengono imposte dall’autorità marittima a seguito di denuncia evento straordinario o quando vengono mutate le condizioni strutturali e costruttive dell’unità ad es. cambio motore.
Sigla e il numero di immatricolazione.
È obbligatorio solo se immatricolati. Il Natante immatricolato assume gli obblighi di legge dell’imbarcazione. Se l’imbarcazione è iscritta presso l’ufficio marittimo Capitaneria di Porto, la sigla di immatricolazione deve essere posizionata sul mascone di dritta e sul giardinetto di sinistra (sigla della Capitaneria diporto + il numero di immatricolazione + lettera D, l’altezza delle lettere deve essere di almeno 20 centimetri). Se l’unità è iscritta presso l’ufficio la Motorizzazione Civile il numero di immatricolazione deve essere posizionato su i due giardinetti + lettera N alta 15 centimetri + numero di iscrizione + sigla della provincia. Se l’unità è iscritta tramite un’Agenzia STED, quattro lettere quattro numeri e la lettera D finale. Le lettere DX finali se l’unità era iscritta prima del 2021 ed ha fatto pratiche STED successivamente.
Altro elemento distintivo viene imposto dalla Capitaneria di Porto per i natanti adibiti ad uso commerciale ad es. locazione e noleggio.
LICENZA DI NAVIGAZIONE
La licenza di navigazione viene rilasciata a tutte le unità iscritte. Sulla licenza di navigazione sono indicati:
La licenza di navigazione riporta inoltre:
Documenti di bordo devono essere in originale o in copia conforme se in navigazione tra i porti nazionali.
Documenti natante
Documenti imbarcazione.
Eventuale licenza di esercizio VHF, obbligatoria se presente a bordo e se in navigazione oltre 6 miglia dalla costa.
Documenti personali.
TARGA PER LA NAVIGAZIONE TEMPORANEA
Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla scopo di:
Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.
La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione.
L’atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell’unità da diporto. L’atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.
L’autorizzazione è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull’originale e riporta l’annotazione delle attività commerciali. L’unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell’autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.
Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell’autorizzazione. In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.
La bandiera di nazionalità Marina Mercantile.
Per i natanti non è obbligatoria, se l’unità è immatricolata è obbligatoria. Durante la navigazione in paesi stranieri e tradizione issare anche la bandiera di cortesia dello Stato ospitante.