DOVERI E OBBLIGHI DEL COMANDANTE 22

Per navigazione da diporto si intende la navigazione per uso sportivo o ricreativo ovvero commerciale, come previsto dal Codice della nautica da diporto.

Il comandante del diporto è responsabile della conduzione dell’unità e della sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio.

Il comandante è la massima autorità a bordo, decide se e quando salpare, se e quando rientrare, prima della partenza deve controllare le previsioni meteo, la piena efficienza dell’imbarcazione, le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio, il numero minimo e massimo dell’equipaggio in base anche alle condizioni meteomarine, e alla distanza dei porti sicuri. Provvede ai rifornimenti necessari al viaggio, acqua, viveri, carburante e stato della carica delle batterie. Si accerta dello stato di salute dell’equipaggio e le eventuali scorte di farmaci personali. I documenti di bordo, carte nautiche, pubblicazioni aggiornate, avvisi naviganti e ordinanze locali. Inoltre, il comandante deve pianificare la navigazione, informare chi attende in caso di variazione di programma, istruire i passeggeri sulle principali norme e manovre di sicurezza.

Il comandante è l’unico responsabile delle manovre nei seguenti casi:

  • arrivo e partenza.
  • Traffico intenso.
  • Navigazione sotto costa.
  • Scarsa visibilità.
  • Cattivo tempo.
  • Navigazione in acque ristrette e canali.
  • Ogni volta se ne reputi la necessità.

In ogni altro caso il comandante pur rimanendo il responsabile, può cedere il timone anche a persona non patentata. Il comandante di un’unità ha l’obbligo di prestare soccorso o assistenza all’unità in pericolo, se ciò non comporta gravi rischi per l’unità soccorritrice. Nel caso di omissione è punibile con la reclusione fino a 2 anni.

In caso di evento straordinario:

  • Falla.
  • Incendio.
  • Incaglio.
  • Collisione.
  • Ritrovamento di naufrago.
  • Avvistamento
  • Ritrovamento di relitti.

Il comandante deve presentare denuncia di evento straordinario a cui eventualmente farà seguire una relazione dell’accaduto da consegnare all’autorità marittima, all’arrivo in porto. La denuncia deve essere presentata entro 72 ore nel caso di danno all’unità o entro 24 ore per danni a persone. Se il fatto accade in Italia la comunicazione dovrà essere fatta all’autorità marittima, mentre se il fatto accade all’estero, presso il consolato.

Il ritrovamento di cadavere o un tratto di mare inquinato, il comandante deve darne comunicazione “immediata” all’autorità marittima, utilizzando il numero ‘emergenza in mare 15 30 oppure utilizzando il VHF sul canale 16.

In caso di urto tra navi, quando il comandante dell’unità navale non dia nei limiti del possibile alle altre unità le notizie necessarie per l’identificazione della propria imbarcazione, è punito con la sanzione amministrativa da €. 1.032  €. 6.197

In caso di denuncia d’evento straordinario fondamentale farsi assistere da un esperto per non incorrere in spiacevoli conseguenze con l’assicurazione o aggravare la posizione del sinistro…Contatta l’esperto clicca qui.

L’appropriazione indebita di relitti costituisce reato, il relitto deve essere segnalato e consegnato all’autorità marittima, che nel caso in cui non venga rintracciato il proprietario, verrà messo all’asta. Alla persona che ha ritrovato il relitto, spetta un premio pari a un terzo del valore della somma ricavata dalla vendita all’asta.


Chiarimenti

  • Acque interne: sono i fiumi, i laghi e la porzione di mare interna alla linea di base, ovvero alla linea di bassa marea della costa. 
  • Navigazione in acque interne: si svolge con le medesime modalità previste per le acque marittime, ma la regolamentazione varia a seconda delle zone geografiche e può essere conosciuta rivolgendosi alle Autorità locali (Provincia, Comune, Capitaneria, Carabinieri, o altre autorità).
  • Linea di base: è la linea di bassa marea lungo la costa (come indicata dalle carte nautiche a grande scala riconosciute ufficialmente dallo Stato costiero). Essa costituisce il limite interno dal quale è misurata l’ampiezza delle acque territoriali. Peraltro, in casi particolari, come ad esempio la speciale configurazione geografica di foci a estuario o a delta dei fiumi, la presenza di atolli o barriere coralline, di scogli o rocce affioranti o l’esistenza di opere portuali permanenti, come le scogliere, consentono allo Stato rivierasco di poter allontanare dalla costa la linea di base, spostandola verso il largo. Sono esclusi da questo regime i bassifondi o gli scogli che emergono a bassa marea, a meno che su di essi sia stata costruita una installazione fissa quale, ad esempio, un faro.
  •  Acque territoriali o mare territoriale: si considera in diritto internazionale quella porzione di mare adiacente alla costa degli Stati; su questa parte di mare lo Stato esercita la propria sovranità territoriale in modo del tutto analogo al territorio corrispondente alla terraferma, con alcuni limiti.
  • Acque interinazioni: quelle acque marine che non possiedono i requisiti delle acque interne e territoriali, il cui regime viene equiparato a quello del territorio dello Stato costiero. Altri autori associano il concetto di “acque internazionali” a quello di alto mare, termine che designa l’area del mare posta di là dalla zona economica esclusiva, oltre le 200 miglia marine dalla costa, e che non è sottoposta alla sovranità di alcuno Stato. 

Se l’unità non possiede immatricolazione o omologazione, oppure è senza marcatura CE, il numero delle persone trasportabili è dettato dal regolamento di sicurezza relativamente alla lunghezza fuori tutto; normalmente si computa una persona per ogni metro di barca.      

La bandiera nazionale dovrà essere sempre esposta sulle navi e sulle imbarcazioni, i natanti dovranno esibirla. I natanti che navigano in acque internazionali dovranno essere immatricolati e obbligo esposizione della bandiera. 

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