Patente nautica.
le patenti nautiche sono di tre categorie: A, B e C.
Categoria A: abilita al comando e alla condotta di imbarcazioni e natanti da diporto per due specie di navigazione, entro 12 miglia dalla costa e senza alcun limite dalla costa, sia per la navigazione a vela che per la navigazione a motore. A richiesta dell’interessato l’abilitazione al comando, può essere rilasciata per le sole unità a motore.
Categoria B: abilita al comando di navi da diporto sia a motore che a vela, è possibile conseguire la patente B solo dopo essere stato in possesso della patente A da almeno tre anni.
Categoria C: abilita alla direzione nautica di imbarcazioni da diporto a portatori di patologie, dopo valutazione di idoneità stabilita da una specifica commissione medica in fase di rilascio di certificazione obbligatoria. A bordo dell’unità insieme al comandante che è in possesso della patente nautica, ci deve essere un’altra persona maggiorenne in qualità di ospite in grado di svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e per la salvaguardia della vita in mare. Inoltre, l’unità deve essere munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare ,oltre all’individuazione della persona anche la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori .
Le patenti nautiche vengono rilasciate dalla Capitaneria di Porto e dagli uffici Circondariali Marittimi mentre gli uffici della Motorizzazione Civile possono rilasciare le patenti di categoria A e C per la sola navigazione entro 12 miglia dalla costa.
Chiarimenti.
Le unità da diporto si distinguono in:
natanti tutte le unità inferiori a 10 metri di lunghezza fuori tutto, hanno facoltà di essere matricolari in tal caso diventano imbarcazioni.
Imbarcazioni unità compresa tra i 10 ed i 24 metri, hanno l’obbligo dell’immatricolazione presso gli STED.
Le unità maggiore di 24 metri, sono “navi”, ed hanno l’obbligo dell’immatricolazione presso la Capitaneria di Porto.
Si intende per navigazione da “diporto” l’attività ricreativa e sportiva senza fini di lucro.
Una distinzione va fatta sulle acque territoriali nazionali ed internazionali.
Le acque territoriali nazionali si estendono sino a 12 miglia dalla costa, oltre le 12 miglia iniziano le acque internazionali ove possono navigare solo le unità immatricolate. Le acque territoriali nazionali si misurano dalla costa o dalla linea di base, quando queste sono presenti. Anche uno scoglio in mezzo al mare viene considerato costa.
Con la patente nautica entro 12 miglia, la distanza va misurata dalla costa più vicina e non dalla linea di base.
Le acque comprese tra la costa e la linea di base sono considerate “acque interne marittime”.
La “navigazione interna”, è quella effettuata sui laghi , fiumi e canali e altre acque interne.
Navigazione nelle rade (tratto di mare racchiuso tra due insenature), ci si deve attenere alla regolamentazione delle autorità marittime.
Patente nautica entro 12 MN, consente la navigazione entro 12 miglia dalla costa.
è obbligatoria nei seguenti casi:
Età minima per il conseguimento 18 anni. Non è previsto il limite di età massimo. limitazioni potenza motore nessuno. Si possono comandare unità fino a 24 metri di lunghezza, entro 12 miglia.
La patente nautica va rinnovata ogni 10 anni fino a 60 anni di età successivamente ogni 5 anni.
È rinnovabile in qualsiasi momento dopo la scadenza. Non è soggetta a bollo annuale. Si rinnova presso l’ufficio di rilascio.
“Attenzione”.
Chiarimenti.
Sono considerate unità a motore, le unità in cui il rapporto tra superficie velica totale in metri quadrati escluso lo spinnaker e la potenza del motore in cavalli o kW, è inferiore rispettivamente a 1 kW o 1,36 cv.
Per potenza di un motore si intende, la potenza massima di esercizio. I cavalli di potenza del motore ausiliario, non si considerano nel calcolo dell’obbligo della patente solo se il motore è fuori bordo e la potenza non superiore il 20%, rispetto alla potenza del motore principale.
Anche senza patente con almeno 16 anni è possibile comandare natanti da diporto e con almeno 18 anni imbarcazioni da diporto purché entro sei miglia dalla costa e con motori di potenza inferiore a 40,8 cavalli.
E’ sempre comunque esclusa la possibilità di utilizzo di acqua scooter e il traino dello scinauta, senza patente.
Obblighi e doveri del comandante.
Il comandante e responsabile della conduzione dell’unità e della sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio.
Il comandante è la massima autorità a bordo, decide se e quando salpare, se e quando rientrare, è l’unico responsabile delle manovre nei seguenti casi:
In ogni altro caso il comandante pur rimanendo il responsabile, può cedere il timone anche a persona non patentata. Il comandante di un’imbarcazione a l’obbligo di prestare soccorso o assistenza all’unità in pericolo, se ciò non comporta gravi rischi per l’unità soccorritrice .
In caso di evento straordinario: falla, incendio, incaglio, collisione, uomo in mare, avvistamento e ritrovamento di relitti, il comandante deve presentare denuncia di evento straordinario a cui eventualmente farà seguire una relazione dell’accaduto da consegnare all’autorità marittima, all’arrivo in porto. La denuncia deve essere presentata entro 72 ore nel caso di danno all’unità o entro 24 ore per danni a persone. Se il fatto accade in Italia la comunicazione dovrà essere fatta all’autorità marittima, mentre se il fatto accade all’estero, presso il consolato.
Il ritrovamento di cadavere o un tratto di mare inquinato, il comandante deve darne comunicazione “immediata” all’autorità marittima, utilizzando il numero ‘emergenza in mare 15 30 oppure utilizzando il VHF sul canale 16.
Il comandante prima della partenza deve controllare: le previsioni meteo, la piena efficienza dell’imbarcazione, le dotazioni di sicurezza, il numero minimo e massimo dell’equipaggio in base anche alle condizioni meteo marine e alla distanza dei porti sicuri, i rifornimenti necessari al viaggio, acqua e viveri, carburante, è stato della carica delle batterie, lo stato di salute dell’equipaggio, i documenti di bordo, carte nautiche, pubblicazioni aggiornate, inoltre pianifica la navigazione ed informa chi attende, in caso di variazione del programma, istruisce i passeggeri sulle principali norme e manovre di sicurezza. Ricorda che navigazione è possibile tenere a bordo massimo 10.000 euro a persona.
L’appropriazione indebita di relitti costituisce reato, il relitto deve essere segnalato e consegnato all’autorità marittima, che nel caso in cui non venga rintracciato il proprietario, indice un’asta. Alla persona che ha ritrovato il relitto, spetta un premio pari a un terzo del valore della somma ricavata dalla vendita all’asta.
Se l’unità non possiede immatricolazione o omologazione, oppure è senza marcatura CE, il numero delle persone trasportabili è dettato dal regolamento di sicurezza relativamente alla lunghezza fuori tutto; normalmente si computa una persona per ogni metro di barca.
NATANTI.
I natanti sono unità di lunghezza inferiore a 10 metri. Distinguiamo i natanti senza marcatura CE e natanti con marcatura CE. Le unità senza marcatura CE possono navigare entro sei miglia dalla costa, se sono omologati possono navigare entro 12 miglia dalla costa.
Per navigare oltre 12 miglia dalla costa ossia acque internazionali è necessaria l’immatricolazione.
Per navigare in acque estere (Croazia, Grecia, Albania, ecc.) ma entro le 12 miglia dalla costa, è obbligatorio censire l’unità tramite STED.
La marcatura CE.
Dal 1998 all’interno della Comunità Europea tutte le unità tra i 2,5 metri e 24 metri devono essere progettate e commercializzata con il marchio CE (unità costruite con determinate norme di sicurezza dettate in ambito comunitario: l’unità con marcatura CE recano una targhetta posta sullo scafo, indicante la portata massima di peso caricabile, il numero minimo e massimo di passeggeri) queste informazioni sono contenute anche nel manuale del proprietario. L’unità con marcatura CE non hanno limiti di navigazione in miglia dalla costa i limiti sono definiti dal marchio in riferimento all’altezza significativa delle onde e dalla forza del vento, oltreché dal comandante, che si assume la piena responsabilità in funzione della composizione dell’equipaggio, dell’esperienza e della distanza dai porti sicuri.
Categoria di progettazione.
Visite periodiche.
I natanti NON sono soggetti a visite periodiche.
Sigla e il numero di immatricolazione.
È obbligatorio solo se immatricolati. Il Natante immatricolato assume gli obblighi di legge dell’imbarcazione.
La bandiera di nazionalità Marina Mercantile.
Per i natanti senza marcatura CE non è obbligatoria, se l’unità è immatricolata è obbligatoria. Durante la navigazione in paesi stranieri e tradizione issare anche la bandiera di cortesia dello Stato ospitante.
Documenti di bordo concessi in copia conforme se in navigazione tra i porti nazionali.
Documenti natante
Dichiarazione di potenza del motore.
Eventuale certificato di omologazione con relativa dichiarazione di attestazione di conformità per la navigazione tra 6 e 12 miglia, estratto RID rilasciato per unità già iscritte e successivamente cancellate dal quale risulta che l’unità era abilitata alla navigazione senza limiti.
Certificato e contrassegno di assicurazione per ogni motore di qualsiasi potenza
Eventuale licenza di esercizio VHF, obbligatoria in navigazione oltre 6 miglia dalla costa.
Eventuali documenti del motore ausiliario o del tender, ossia: dichiarazione di potenza del motore, certificato e contrassegno di assicurazione.
Documenti personali.
Eventuale certificato limitato di radiotelefonista RTF, obbligatorio per la navigazione oltre 6 miglia.
Eventuale patente di abilitazione al comando.
Documento d’identità del comandante.
Documento d’identità dei passeggeri.
IMBARCAZIONI
Le imbarcazioni sono unità di lunghezza compresa tra i 10 sino a 24 metri.
Obbligatoria l’immatricolazione nell’ATCN Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto per il tramite degli STED Sportello Telematico del Diportista.
Distinguiamo le imbarcazioni senza marcatura CE e imbarcazioni con marcatura CE. Le unità senza marcatura CE possono navigare entro sei miglia dalla costa, se sono omologati, possono entro i limiti dell’omologazione.
La marcatura CE.
Dal 1998 all’interno della Comunità Europea tutte le unità tra i 2,5 metri e 24 metri devono essere progettate e commercializzata con il marchio CE (unità costruite con determinate norme di sicurezza dettate in ambito comunitario: l’unità con marcatura CE recano una targhetta posta sullo scafo, indicante la portata massima di peso caricabile, il numero minimo e massimo di passeggeri) queste informazioni sono contenute anche nel manuale del proprietario. I limiti di navigazione dell’unità con marcatura CE sono definiti dal marchio in riferimento all’altezza significativa delle onde e dalla forza del vento, oltreché dal comandante, che si assume la piena responsabilità in funzione della composizione dell’equipaggio, dell’esperienza e della distanza dai porti sicuri.
Categoria di progettazione.
Visite periodiche.
Tutte le imbarcazioni sono soggette alla “revisione periodica”, questa viene eseguita da un tecnico abilitato autorizzato dalla Capitaneria di Porto che a seguito dell’ispezione rilascerà “l’attestazione ai fini del rilascio / rinnovo del certificato di sicurezza” da consegnare allo STED che rilascerà il certificato di sicurezza. Alle visite periodiche sono soggette tutte le imbarcazioni, dalla data d’immatricolazione la prima visita sarà dopo 8 anni per unità con marcatura CE, A e B, e dopo 10 anni per le marcature CE, C e D, successivamente il rinnovo alle visite avverrà ogni 5 anni.
Visite occasionali.
Le visite occasionali sono fatte ogni volta che accade un sinistro, se vi sono dei lavori strutturali dello scafo, sostituzione motorizzazione, ecc. La visita occasionale può essere imposta dalla Capitaneria di Porto.
Sigla e il numero di immatricolazione.
Vecchio sistema
Se l’imbarcazione è iscritta presso l’ufficio marittimo Capitaneria di Porto, la sigla di immatricolazione deve essere posizionata sul mascone di dritta e sul giardinetto di sinistra (sigla della Capitaneria diporto + il numero di immatricolazione + lettera D, l’altezza delle lettere deve essere di almeno 20 centimetri). Se l’unità è iscritta presso l’ufficio la Motorizzazione Civile il numero di immatricolazione deve essere posizionato su i due giardinetti + lettera N alta 15 centimetri + numero di iscrizione + sigla della provincia. STED quattro lettere quattro numeri D
Nuovo sistema
l’unità deve rivolgersi allo STED che rilascerà la targa d’immatricolazione generata dal sistema oppure scelta dall’armatore che scegliere la composizione seguendo il seguente schema:
4 lettere a piacere, 4 numeri a piacere, lettera D.
La bandiera di nazionalità Marina Mercantile.
L’esposizione della bandiera è obbligatoria. Durante la navigazione in paesi stranieri e tradizione issare anche la bandiera di cortesia dello Stato ospitante.
Documenti di bordo concessi in copia conforme se in navigazione tra i porti nazionali.
Documenti imbarcazione.
Documenti personali.
Eventuale certificato limitato di radiotelefonista RTF, obbligatorio per la navigazione oltre 6 miglia.
Eventuale patente di abilitazione al comando.
Documento d’identità del comandante.
Documento d’identità dei passeggeri.
Per condurre un imbarcazione entro 6 miglia dalla costa con motore inferiore a 40,8 cv NON è necessaria la patente nautica.
LICENZA DI NAVIGAZIONE
La licenza di navigazione è obbligatoria per tutte le unità iscritte all’ATCN che sostituisce il RID (registro imbarcazioni da diporto), indipendentemente dalla loro lunghezza. Viene rilasciata dallo STED, non necessariamente nella provincia di residenza del proprietario.
È un documento che corrisponde al libretto di circolazione dell’automobile, non scade mai a meno che gli elementi strutturali di identificazione dell’unita subiscono variazioni.
Sulla licenza di navigazione sono indicati:
La licenza di navigazione riporta inoltre:
MOTO D’ACQUA
La conduzione delle moto d’acqua e mezzi similari (comprese c.d. jetski) è subordinata,
ai limiti e divieti di navigazione espressi dall’Ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di riferimento, oltreché dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
CONDUZIONE
La conduzione delle moto d’acqua/acquascooter e mezzi similari è consentita, ai sensi
dell’art. 39 comma 1, lettera a), del Codice della nautica da diporto, esclusivamente a
coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età e siano muniti di regolare patente nautica. Sui
predetti mezzi può imbarcare, il numero di persone, compreso il conduttore, nei limiti di
quanto indicato nella dichiarazione di conformità CE o nel certificato di omologazione, che
dovrà essere presente a bordo in originale od in copia autentica unitamente al documento
abilitante.
La pratica e l’utilizzo di moto d’acqua e similari è subordinato all’osservanza, in ogni
periodo dell’anno, delle seguenti prescrizioni:
Indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga, il conduttore della moto d’acqua e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare un casco protettivo di tipo acquatico, secondo le caratteristiche indicate dalla Federazione Italiana Motonautica, una cintura di salvataggio di tipo omologato e, nel corso della stagione invernale, una muta o mutino idrorepellente.
SCI NAUTICO.
Prima di effettuare lo sci nautico in acque libere è indispensabile prendere visione delle ordinanze di polizia marittima.
È consentito praticare lo sci nautico nelle ore diurne, con meteo favorevole, acque calme.
In mare è possibile praticare lo sci nautico ad una distanza superiore ai 300 metri dalla costa.
È consentito praticare lo sci nautico con qualsiasi unità da diporto l’unità deve essere munita di comandi a distanza.
È possibile partire dalla riva solo gli appositi corridoi di atterraggio e di lancio ad una velocità massima di 3 nodi.
Tutte le unità in navigazione in prossimità di chi effettua lo sci nautico, devono mantenersi a distanza di sicurezza evitando di avvicinarsi a meno di 50 metri, e di seguire la scia o incrociare la prua dell’unità dello scinauta.
E’ permesso il traino di due sciatori contemporaneamente tranne diverse disposizioni da parte dell’autorità marittima.
La distanza laterale tra un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino.
Requisiti indispensabili:
Il conduttore dell’unità deve essere munito di patente nautica qualsiasi sia la potenza del motore da almeno 2 anni.
Specchietto retrovisore convesso di tipo omologato.
Timone a ruota.
Motore con convertitore a distanza.
A bordo deve esserci un’altra persona esperta nel nuoto maggiorenne con brevetto di salvamento.
La persona trainata (sciatore nautico), dovrà avere almeno 14 anni compiuti.
La cima di traino deve essere lunga almeno 12 metri.
Il gancio di traino deve essere di tipo omologato (omologazione rilasciata da un ente tecnico).
Cassetta di pronto soccorso
Lo scinauta deve indossare il giubbotto di salvataggio.
Un salvagente a portata di mano per ogni sciatore trainato.
Un apparato radio VHF omologato.
ATTENZIONE
La domanda 1430 contenuta nel database del Ministero fa riferimento alla vecchia normativa e non ancora aggiornata ????????♂️ In linea di principio in caso di coste cadenti a picco la balneazione è consentita entro i 100 metri dalla battigia pertanto lo sci nautico dovrebbe svolgersi subito dopo, ma dalle segnalazioni che delimitano l’area riservata alla balneazione le unità devono mantenersi ad una distanza di ulteriori 100 mt (200mt dalla battigia). Però nella zona di mare compresa tra i 300 metri ed i 1.000 metri di distanza dalle spiagge e tra i 150 metri ed i 500 metri dalle coste a picco, tutte le unità navigano con gli scafi in dislocamento ed a velocità non superiore ai 10 nodi velocità insufficiente per consentire lo sci nautico. Pertanto la VERA risposta corretta NON è ad oggi contemplata nel database.
Quindi alla domanda 1430 rispondere: 100 metri
SUB – DIVING
Il subacqueo ha l’obbligo di segnalare la propria presenza mostrando di giorno una bandiera rossa con diagonale bianca in acque nazionali, con la bandiera bianca azzurra corrispondente alla lettera Alfa in acque internazionali. Di notte deve mostrare una luce gialla a lampi. Luce e bandiera debbono essere visibili ad almeno 300 metri.
Il sub espone la segnalazione anche quando è immerso con le bambole ovunque anche in zone riservate la balneazione.
Quando effettua snorkeling e si trova in zone non riservate alla balneazione.
Anche se semplice nuotatore in zona non riservate alla balneazione ha l’obbligo di mostrare la segnalazione con sagola di lunghezza massima di 3 metri.
Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla segnalazione che può essere mostrata anche su apposita boa oppure, su unità nautica d’appoggio, in questo caso a bordo del mezzo deve essere sempre presente una persona di vedetta.
Vige il divieto di praticare la pesca subacquea in area riservata alla balneazione o in presenza di bagnanti, con le bombole e di notte.
PESCA SPORTIVA
La pesca sportiva in acque libere è consentita non a scopo di lucro. È obbligatorio il permesso gratuito di pesca sportiva che viene rilasciata previa comunicazione dal ministero delle politiche agricole.
La pesca sportiva deve essere effettuata a 500 metri dall’unità in attività di pesca professionale.
La pesca subacquea può essere esercitata dei maggiori di 16 anni, solo nelle ore diurne, solo in apnea.
Bisogna mantenersi al una distanza minima di 500 metri dalle zone di balneazione, e a non meno di 100 metri dagli impianti fissi di pesca o da unità all’ancora.
Attrezzi da pesca consentiti: coppo, rezzaglio, sparviero, bilancia, rastrelli, canne da pesca, bolentino, fiocina.
I limiti di quantità giornaliera da poter pescare sono 5 kg di pesce al giorno, oppure un solo pesce che supera i 5 kg per ogni pescatore. Massimo una cernia al giorno dal peso minimo di 3 kg, 50 Ricci di mare a testa ad esclusione nei periodi vietati. La pesca del tonno rosso è consentita nei periodi stabiliti previa autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto, massimo 1 esemplare al giorno.
USO COMMERCIALE DELLE UNITÀ’ DA DIPORTO LOCAZIONE E NOLEGGIO.
Le unità da diporto possono essere utilizzate anche a scopo commerciale con contratti di locazione e noleggio come barca d’appoggio nei circoli subacquei, o nei circoli velici, oppure possono essere abilitate a noleggio occasionale.
Locazione. Affitto dell’unità senza conducente. Il locatario in possesso di patente nautica dove prevista si assume la totale responsabilità dell’uso dell’ imbarcazione o del natante.
Noleggio. Affitto dell’unità con conducente. Il conducente lo skipper deve essere in possesso di titoli professionali del diporto.
Caratteristiche delle unità da diporto utilizzate a scopi commerciali.
Possono trasportare il numero di passeggeri previsto dall’omologazione o dalla licenza di navigazione e comunque un massimo di 12 persone escluso il comandante, l’equipaggio e i bambini di età inferiore a un anno.
Le unità che possono trasportare più di sei persone o con lunghezza fuori tutta superiore a 18 metri, devono avere almeno due persone di equipaggio.
Le imbarcazioni devono possedere certificato di idoneità al noleggio in corso di validità.
L’unità deve essere messa a disposizione del cliente che poi si assume la totale responsabilità durante la navigazione; in piena efficienza; assicurate e con le dotazioni di sicurezza per la navigazione per cui è abilitata.
L’uso commerciale deve essere annotato sulla licenza di navigazione .
Il contratto di locazione dato dal locatore deve essere tenuto a bordo in originale o in copia conforme .
I servizi di bordo possono essere svolti da persone in qualità di ospiti purché maggiori di 16 anni per i servizi di coperta, e 18 anni per i servizi di macchina.
Leasing nautico
Il leasing nautico permette l’acquisto di un’unità tramite un contratto di finanziamento sottoscritto con una banca o un intermediario finanziario. L’utilizzatore del contratto ottiene la concessione di utilizzo assumendosi la responsabilità in toto del bene anche riguardo a eventuali infrazioni che possono prevedere sanzioni pecuniarie. Il contraente si fa carico di onorare il finanziamento ottenuto tramite il pagamento di un corrispettivo periodico della durata variabile. Il contraente corrisponde con l’armatore. L’unità ha l’obbligo di essere immatricolata.
Noleggio occasionale.
Il proprietario dell’unità da diporto, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, può noleggiare o dare in locazione a privati la propria imbarcazione o nave. Nel noleggio occasionale, lo skipper deve essere in possesso della patente nautica da almeno 3 anni.
NAVIGARE PRUDENTI
Tutte le unità hanno l’obbligo di rispettare i limiti di navigazione dalla costa dettati dalle ordinanze di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di riferimento.
Mantenere velocità di sicurezza in navigazione sotto costa, 10 nodi entro i 1000 metri.
In navigazione sotto costa governare in piedi per avere la massima visibilità e prestare la massima attenzione.
Tenersi ad almeno 100 metri dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale e dalle unità adibite al servizio pubblico.
Non intralciare le manovre di accosto e attracco dell’unità adibite al servizio pubblico.
Non ostacolare le manovre di pesca professionale.
Non ostacolare le unità impegnate in regate veliche.
Mantenere una distanza minima di 50 metri dall’unità che effettua lo sci nautico, non incrociare la rotta e non seguire la scia.
Mantenersi a 100 metri di distanza dalla segnalazione dall’area riservata alla balneazione.
Mantenere la distanza di almeno 100 metri dalle segnalazioni sub e moderare la velocità.
È fatto divieto ormeggiarsi ai segnalamenti marittimi iams iala, ed ai segnalamenti degli attrezzi da pesca.
SANZIONI
NAVIGAZIONE IN PROSSIMITA’ DALLA COSTA
La navigazione in prossimità della costa è disciplinata dalle ordinanze emesse dall’Autorità Marittima, Capitaneria di Porto competente sul territorio.
ZONA DI MARE RISERVATA ALLA BALNEAZIONE .
La zona di mare compresa entro la distanza di 200 metri dalla costa pianeggiante, e di 100 metri dalle coste a picco, è destinata esclusivamente alla balneazione.
La balneazione è consentita, tutti i giorni dal 1° maggio al 30 settembre, dalle ore 09:00 alle ore 19:00.
All’interno della zona di mare destinate alla balneazione, i titolari delle strutture balneari ed i comuni per le spiagge libere assicurano l’apposizione dei seguenti segnalamenti mediante gavitelli ancorati saldamente al fondo.
a) La zona di mare riservata ai bagnanti, segnalata con gavitelli di colore rosso, alti almeno 40 centimetri sulla superficie del mare, posti parallelamente alla linea di costa a distanza non superiore a 50 metri l’uno dall’altro ed in corrispondenza delle estremità del fronte mare (comunque in numero non inferiore a 2). Se il fronte mare è compreso fra 50 e 100 metri, la segnalazione è realizzata con 3 gavitelli equidistanti. È fatto divieto di utilizzare sagole galleggianti per il collegamento fra i gavitelli ed il corpo morto.
b) Il limite delle acque sicure, corrispondente alla distanza dalla costa dove il fondale raggiunge la profondità di 1,60 metri, entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto, è segnalato mediante gavitelli o galleggianti di colore bianco posizionati, parallelamente alla costa, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri. I gavitelli/galleggianti posti all’estremità sono saldamente ancorati al fondo.
c) I corridoi di lancio sono segnalati con boe di colore giallo, le prime due in ingresso devono essere di colore bianco, sormontate da bandiere bianche. La velocità all’interno del corridoio di lancio di 3 nodi. vige il divieto di balneazione. Vietato ancorarsi ai gavitelli di segnalazione.
Eccezionalmente, e solo per motivi di salute, è possibile avvicinarsi alla costa a navigando a remi con direzione perpendicolare alla costa.
Navigando in prossimità delle rade ove insistono numerose unità alla fonda, governare in piedi per avere il massimo della visibilità, mantenere lo scafo in assetto dislocante e procedere lentamente per evitare il creare onde. Se necessario inserendo e disinserendo la marcia e riducendo il modo.
AREA MARINA PROTETTA AMP
L’area marina protetta è un tratto di mare sottoposto a tutela ambientale, comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo ed è suddivisa in zone sottoposte a diversi regimi.
In generale, le aree marine protette sono divise al loro interno in tre zone denominate A, B e C.
L’intento è quello di assicurare la massima protezione degli ambiti di maggior valore ambientale che ricadono nelle zone di riserva integrale (zona A), applicando i vincoli stabiliti dalla Legge. Con le zone B e C si vuole assicurare una gradualità di protezione coniugando la conservazione dei valori ambientali con la fruizione e l’uso sostenibile dell’ambiente marino. Le tre tipologie di zone sono delimitate da coordinate geografiche e riportate nella cartografia allegata al Decreto istitutivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Zona A, di riserva integrale, interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all’ambiente marino. La zona A è il vero cuore della riserva. In tale zona, individuata in ambiti ridotti, sono consentite in genere unicamente le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio.
Zona B, di riserva generale, dove sono consentite e spesso regolamentate dall’organismo di gestione, una serie di attività che, pur permettendo una fruizione dell’ambiente, influiscono con il minor impatto possibile. Anche le zone B di solito non sono molto estese.
Per alcune particolari caratteristiche territoriali, a volte, vengono istituite delle sottozone B (zone B speciali), nelle quali vigono le stesse previsioni delle zone B, ma dove è vietata qualsiasi attività di prelievo delle risorse.
Zona C, di riserva parziale, dove sono consentite e regolamentate dall’organismo di gestione le attività di fruizione e l’uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale. Questa zona rappresenta la fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all’area marina protetta.
La Legge 394/91 nelle aree marine protette vieta:
L’area marina protetta è delimitata da coordinate geografiche e riportate nella cartografia allegata al Decreto istitutivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in mare, da mede o boe sistema IASM IALA, speciali di colore giallo. Nel caso non sia segnalata verrà comunque elevata una sanzione amministrativa.
Tutela del mare:
Vietato ancorare su fondale con posidonia.
Vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere in mare.
Nelle aree marine protette zona B e C possono essere istituiti dai campi di ormeggio, campi boa, spesso attrezzati con tecnologie informatiche e telematiche, nel qual caso il libero ancoraggio e tassativamente vietato.
NORME ANTINQUINAMENTO E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE MARINO
Per navigazione da diporto sostenibile si intende condotta nel rispetto e protezione dell’ambiente marino che si estende a:
Acque del mare.
Fondo del mare.
Formazione biologiche.
Forme fisiche.
È vietato gettare in mare, anche accidentalmente, oli, idrocarburi, plastiche. La plastica perdura in mare fino a 450 anni. Ogni tipo di sostanza liquida e gassoso, solido e inquinante. In caso di incidente o avaria e conseguente sversamento idrocarburi in mare è obbligatorio avvertire l’autorità marittima del luogo. È consentito lo scarico dei liquami dei servizi igienici di bordo solo se navigazione ad almeno quattro miglia dalla costa, con velocità minima di quattro noti. Inoltre i liquami devono essere state opportunamente triturati e disinfettati. È vietato abbandonare in mare i rifiuti, molti inquinanti, quali batterie, razzi e fuochi di segnalazione, debbono essere conferite presso le isole ecologiche dei marina dei porti o presso la Guardia Costiera.
L’inquinamento da idrocarburi e un reato per il quale è previsto l’arresto e l’ammenda, il comandante che non consegna ai punti di raccolta i rifiuti prodotti a bordo è punito con sanzioni amministrativa pecuniaria.
AUTORITA’ MARITTIMA
Le competenze dell’autorità marittima Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, si estendono nella fascia di acque territoriali entro 12 miglia dalla costa. Il Compartimento Marittimo ed il capo circondariale marittimo emettono le ordinanze, prescrizioni che regolamentano la navigazione marittima in ambito locale.
La Guardia Costiera è un ramo del corpo delle Capitanerie di porto che opera nel soccorso, ricerca e vigilanza. Svolge attività di polizia marittima con preminente importanza nei controlli relativi alla sicurezza della navigazione.
Numero blu guardia costiera 1530. Viene utilizzato per l’emergenza in mare, è possibile contattare telefonicamente la guardia costiera 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.