CORSO MOTORISTA ABILITATO art. 273 C. N.
Per conseguire il titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti:
essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
avere compiuto i diciannove anni di eta’;
non avere riportato condanna i reati indicati nell’art. 238, n. 4;
avere compiuto gli studi del corso inferiore elementare;
avere frequentato con esito favorevole un corso specializzato, riconosciuto dal Ministro per la marina mercantile, oppure avere lavorato per almeno sei mesi in uno stabilimento di costruzione o di riparazione di motori a combustione o a scoppio;
avere, inoltre, effettuato sei mesi di navigazioni al servizio di motori a combustione interna o a scoppio.
Avere sostenuto con esito favorevole un esame presso la Capitaneria di Porto secondo i programmi stabiliti dal Ministro Infrastrutture e Trasporti.
Il motorista abilitato può’ condurre:
motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a ottantacinque cavalli asse installati su navi di stazza lorda lino a venticinque tonnellate addette al trasporto di passeggeri, e non superiore a duecentocinquanta cavalli asse installati su navi addette al trasporto merci, entro i limiti del compartimento d’iscrizione della nave;
motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a cinquanta tonnellate, addette alla pesca costiera. L’abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale e’ rilasciata.