TITOLI PER IL DIPORTO

PATENTE NAUTICA

FEMA Group è la prima Scuola Nautica autorizzata in Sicilia con provvedimento n. 01 del 1 giugno 2009.
Ai corsi patente nautica possono iscriversi maggiorenni, residenti nelle seguenti province “Messina, Catania, Enna, Caltanissetta e Palermo”. 

I corsi si svolgono ESCLUSIVAMENTE in modalità e-learning per disposizioni anti-contagio COVID-19.

Per quanto riguarda la teoria, il sito internet specifico con lezioni multimediali simulano l’ambiente d’aula e d’esame. Un sistema di messaggistica dedicato per approfondimenti e chiarimenti.

Le esercitazioni pratiche si svolgo a bordo dell’unità in dotazione alla scuola presso il porto di Capo d’Orlando.

Verrà consegnato il kit didattico per svolgere gli esercizi di carteggio, accesso al data base quiz online “ministeriali”, i video ed il manuale.

Tempi medi, per maturare la preparazione necessaria per superare gli esami, variano dai 60 ai 120 giorni, a seconda del tipo di abilitazione da conseguire.

ATTENZIONE  abbiamo avuto utenti che con il nostro metodo in 5 giorni full day, hanno raggiunto l’obbiettivo.


Le patenti nautiche per il comando di unità fino a 24 metri

Le patenti nautiche possono essere acquisite per step integrando di volta in volta un abilitazione, oppure, ambire solo al titolo che più aggrada.

Con la patente nautica ed il brevetto di Bagnino di salvataggio, è possibile diventare skipper per unità da diporto, fino a 10 metri, adibite a noleggio. 

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La patente nautica è necessaria nei seguenti casi:

– navigazione oltre 6 miglia dalla costa ma entro 12 con qualsiasi motorizzazione;

– guida di acquascooter;

– unità con motore superiore a 30 kw o 40,8 cv;

– unità con motore furibordo benzina 2 tempi con cilindrata superiore a 750 cc;

– unità con motore fuoribordo benzina 4 tempi con cilindrata superiore a 1000 cc;

– unità con motore entrofuribordo benzina 4 tempi con cilindrata superiore 1300 cc,

– unità con motore diesel con cilindrata 1300 cc “sovralimentato”,

– unità con motore entrobordo diesel con cilindrata superiore 2000 cc,

– per la condotta di unità che praticano sci nautico con qualsiasi motorizzazione,

– unità con superficie velica superiore 4 metri quadrati,

– unità superiore a 24 metri di lunghezza.


Requisiti fisici e morali

Non possono ottenere le patenti nautiche né la convalida delle stesse, coloro che siano affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali (ad es. sclerosi multipla, epilessia grave, turbe psichiche, ecc.) che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da convalidare.

L’accertamento dei requisiti fisici è effettuato dall’ufficio dell’unità sanitaria locale territorialmente competente.

Nei casi dubbi o quando espressamente previsto, il giudizio di idoneità può essere demandato alla commissione medica locale (CML).

L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è sempre demandato alle commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici;
b) di coloro per i quali ne è fatta richiesta dalla autorità marittima o dal prefetto;
c) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della condotta dell’unità da diporto.

La commissione medica locale, in relazione alle minorazioni fisiche e alle eventuali protesi correttive, può stabilire tempi di validità delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.

Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti a certe misure di prevenzione o coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva superiore a tre anni.

Per l’accertamento del possesso dei requisiti morali  l’autorità marittima o gli uffici provinciali della M.C.T.C. hanno facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, il certificato del casellario giudiziale.

Per i cittadini stranieri, in sostituzione del certificato del casellario giudiziale, può essere acquisita una dichiarazione rilasciata dall’autorità consolare.


Durata e convalida

a patente nautica ha una durata di dieci anni dalla data di rilascio o di conferma della validità.

La durata è ridotta ad anni cinque per coloro che al momento del rilascio o della convalida abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

La richiesta di convalida può essere presentata anche prima della scadenza ed in tal caso, la durata successiva decorre dalla data di convalida.

Le patenti nautiche scadute non consentono al titolare di assumere il comando e la condotta di unità da diporto. La richiesta di convalida della patente può essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso, la durata successiva decorre dalla data di convalida.


Sospensione

La patente nautica è sospesa dall’autorità marittima o della M.C.T.C. che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici. In tal caso la patente è sospesa fino a quando l’interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneità psicofisica.

La patente può essere altresì sospesa in uno dei seguenti casi:

– assunzione del comando e della condotta di unità o nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;

– quando l’abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l’incolumità pubblica e da produrre danni;

– per motivi di pubblica sicurezza su richiesta del prefetto.

La patente nautica è inoltre sospesa dalla competente autorità marittima o della navigazione interna quando sia iniziato procedimento penale a carico dell’abilitato per gravi delitti.


Revoca

La patente nautica è revocata dall’autorità marittima o della navigazione interna che l’ha rilasciata nel caso in cui il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici o non sia più in possesso dei requisiti morali.

I soggetti cui è stata revocata la patente a seguito di sentenza del giudice non possono ottenere una nuova abilitazione se non sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione.