Requisiti morali patente nautica

Categories: ESAMI PATENTE NAUTICA, ISTANZA PATENTE NAUTICA
Art. 38 DECRETO 17 settembre 2024, n. 133
Requisiti morali per il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche 
 
  1. L'articolo 37 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 37 (Requisiti morali per il conseguimento  e  la  convalida
delle patenti nautiche). -  1.  Non  possono  conseguire  la  patente
nautica, ne' la sua  convalida,  coloro  che  sono  stati  dichiarati
delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o
sono  stati  sottoposti  a  misure  di  sicurezza  personali   o   di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,
nonche' coloro che sono stati condannati a  una  pena  detentiva  non
inferiore a tre  anni,  salvo  che  il  reato  sia  estinto  o  siano
intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 
    2. Non possono conseguire la patente nautica per  la  navigazione
senza alcun limite di distanza dalla costa e per il comando  di  navi
da diporto,  ne'  la  loro  convalida,  coloro  che  hanno  riportato
condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22  dicembre  1975,
n. 685, o dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, oppure per uno dei reati previsti dal decreto legislativo  25
luglio 1998, n. 286, o dal decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973,  n.  43,  salvo  che  il  reato  sia  estinto  o  siano
intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 
    3. Avverso i provvedimenti di diniego di rilascio o di convalida,
nonche' di revoca della patente nautica  per  difetto  dei  requisiti
morali di cui ai commi 1  e  2,  e'  ammesso  ricorso  gerarchico  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro  trenta  giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo  regionale
competente entro sessanta giorni,  oppure  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. 
    4. Per i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini
appartenenti allo Spazio economico europeo, l'autorita'  marittima  o
l'UMC accerta  il  possesso  dei  requisiti  morali  dell'interessato
richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui
all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313 oppure, per le persone non in possesso della
cittadinanza italiana, una dichiarazione  sostitutiva  dell'autorita'
consolare  o  di  altra   autorita'   competente   dello   Stato   di
cittadinanza. Per i cittadini  di  Stati  terzi  il  certificato  del
casellario   giudiziale   e'   sostituito   da   una    dichiarazione
dell'autorita' consolare o di altra autorita' competente dello  Stato
di cittadinanza legalizzata e tradotta conformemente all'articolo  33
del decreto del Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.
445.».